La legge federale sottoposta a revisione totale crea una base legale equivalente sia per l’associazione ai programmi di formazione dell’UE sia per l’attuazione di programmi di promozione svizzeri. Stabilisce un quadro generale per varie misure di promozione, colma alcune lacune contenutistiche e formali e aggiorna alcuni termini. La legge non pregiudica gli sviluppi futuri della cooperazione con l’UE in materia di formazione; all’occorrenza il Consiglio federale proporrà al Parlamento l’associazione ai programmi di formazione dell’UE e il corrispondente finanziamento nel quadro di progetti distinti.